Art. 3.

      1. È istituito un contributo alla retribuzione della durata massima di tre anni, versato dallo Stato ai soggetti produttivi indicati all'articolo 2, pari a 6.714 euro annui per ogni lavoratore di cui al medesimo articolo 2, assunto a tempo pieno e a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo parziale il contributo è concesso in proporzione al tempo di lavoro. Esso è costituito per due terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un terzo da oneri contributivi versati agli enti di competenza.
      2. Il contributo alla retribuzione previsto dal comma 1 è elevato a 8.057 euro per ogni lavoratore impiegato in settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, nonché per le attività di risanamento di cui al comma 1 dell'articolo 2. Il contributo è ridotto a 5.000 euro se il lavoratore viene reimpiegato in altre attività economiche, commerciali e produttive non rientranti tra quelle previste dall'articolo 1.